Home > Statuto & Regolamenti > Reg. UNPLI

TITOLO I – Procedure per l’elezione dei Delegati all’Assemblea Nazionale

Art. 1

1. L’assemblea regionale, o della provincia autonoma, è convocata con delibera del Comitato Regionale diramata a tutte le Pro Loco iscritte e comunicate per conoscenza all’UNPLI almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea regionale per potere inviare un proprio rappresentante.

 

Art. 2

1. Possono partecipare a detta assemblea, con diritto di voto, tutte le Pro Loco in possesso dei requisiti di cui all’art. 23, comma 4; a tale proposito i Presidenti dei Comitati Regionali dovranno far pervenire, almeno 20 giorni prima della data dell’Assemblea Nazionale su modulistica fornita dall’UNPLI, l’elenco delle Pro Loco associate con il versamento delle relative quote, farà fede il timbro postale o il fax.

 

Art. 3

1. L’assemblea, quale suo primo atto, elegge fra i partecipanti il proprio ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Segretario ed un numero adeguato di scrutatori.

2. L’assemblea procede alla elezione dei Delegati all’Assemblea Nazionale in ragione di uno ogni dieci Pro Loco iscritte, o frazionate di detto numero superiore a cinque, usando come base di calcolo il minore fra il numero delle Pro Loco ufficialmente iscritte al 31 dicembre dell’anno precedente e quello ufficiale rilevato prima dell’inizio delle operazioni di voto; sia gli elettori attivi che passivi devono rispondere al requisito biennale di regolarità associativa.

3. Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura specificando di rappresentare una Pro Loco nelle condizioni di cui all’articolo 23, comma

4. Risultano eletti quei candidati che hanno ricevuto più preferenze ed in caso di parità prevale il rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all’UNPLI o in difetto per sorteggio; i primi non eletti saranno considerati supplenti e potranno sostituire gli effettivi in caso di formare rinuncia degli stessi.

5. L’elenco dei Delegati eletti per l’Assemblea Nazionale, nonché il verbale della seduta, deve pervenire al Presidente Nazionale almeno 20 giorni prima della data prevista per l’Assemblea Nazionale inviato all’UNPLI tramite fax.

 

Art. 4

1. Eventuali irregolarità emerse nel corso dell’Assemblea Regionale vanno denunciate, pena inammissibilità del ricorso, entro due giorni dalla data di svolgimento esclusivamente al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deve decidere entro i successivi tre giorni; il ricorso deve essere inoltrato tramite fax, seguito da invio per posta elettronica, direttamente all’UNPLI Nazionale.

 

TITOLO II – Procedure per l’elezione assembleare del Consiglio nazionale, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei probiviri.

Art. 5

1. L’assemblea Nazionale Elettiva è indetta, con preavviso minimo di 90 giorni, con delibera del Consiglio Nazionale da diramare a tutti i Comitati Regionali per la opportuna informativa alle Pro Loco di competenza.

2. Il Consiglio Nazionale, come atto successivo, insedia la Commissione verifica poteri composta da un Presidente e due componenti.

3. La convocazione deve indicare la data, l’ora ed il luogo della riunione, l’ordine del giorno.

4. Termine minimo di convocazione dei delegati giorni 20.

 

Art. 6

1. Possono candidarsi alle cariche del Consiglio Nazionale, dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri dell’UNPLI tutti i Soci, in godimento dei diritti civili e politici, di Pro Loco regolarmente iscritte all’UNPLI.

2. Le candidature per i suddetti Organi nazionali, redatte su apposita modulistica predisposta dalla Segreteria Nazionale dell’UNPLI e allegata al presente Regolamento sotto la lettera A, devono pervenire sia al Presidente Nazionale che a quello Regionale di appartenenza almeno trenta giorni prima della data prevista per l’Assemblea Nazionale accompagnate da autocertificazioni che attestino la regolarità del rapporto associativo sia nell’anno precedente sia in quello in corso e dalla dichiarazione di disponibilità a concorrere all’elezione.

3. Le candidature pervenute in maniera difforme non saranno prese in considerazione. 4. Le candidature ai suddetti Organi sono incompatibili fra di loro e comporteranno l’ineleggibilità del candidato che fosse incorso in tale situazione.

 

Art. 7

1. Tutte le votazioni debbono essere effettuate a scrutinio segreto mediante schede predisposte dall’UNPLI.

2. La disposizione delle candidature sulla scheda viene stabilita secondo l’ordine alfabetico dei candidati.

3. Le schede sono bloccate: la cancellazione o l’aggiunta di nominativi invalidano la scheda.

4. Ogni elettore non può esprimere una sola preferenza in ogni elezione.

 

Art. 8

1. L’Assemblea Nazionale Elettiva è inizialmente e provvisoriamente presieduta dal Presidente del Comitato Regionale UNPLI territorialmente competente che provvede alla verifica della sua validità statutaria.

2. L’Assemblea Nazionale Elettiva, quale suo primo atto, elegge fra i partecipanti il proprio ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, scelti tra i soci delle Pro Loco che non siano candidate a cariche elettive.

3. Subito dopo l’elezione dell’ufficio di presidenza, l’Assemblea Nazionale nomina il seggio elettorale, composto da un Presidente, un Segretario ed un numero dispari adeguato di scrutatori (da 3 a 9), scelti tra i soci di Pro Loco affiliate all’U.N.P.L.I. che non siano candidati a cariche elettive.

 

Art. 9

1. I seggi vanno assegnati ai candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, in caso di parità prevale il rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all’UNPLI o, in subordine alla maggiore età anagrafica.

2. In caso di decadenza o di dimissione durante il corso del mandato, i decaduti o dimessi sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive graduatorie. Se le decadenze o dimissioni raggiungono il numero dei componenti originariamente eletti si deve procedere a elezioni per il rinnovo dell’organo collegiale mediante Assemblea Nazionale da convocarsi entro 90 giorni con le modalità previste dallo Statuto. L’organo collegiale interessato continuerà la sua attività limitatamente all’ordinaria amministrazione.

3. Il membro eletto nelle cariche sociali conserva la sua prerogativa fino al termine del proprio mandato salvo che lo stesso non risulti più associato a Pro Loco iscritta all’UNPLI.

4. I rappresentanti dei Comitati Regionali decadono dalla carica di Consigliere Nazionale contestualmente alla elezione del nuovo rappresentante regionale.

5. La decadenza o le dimissioni da Consigliere Nazionale comportano automaticamente la decadenza o le dimissioni dagli incarichi di Presidente, Vice Presidente, da componente della Giunta Esecutiva.

6. Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.

 

Art. 10

1) Il Presidente dell’Assemblea Nazionale Elettiva proclama ufficialmente gli eletti e comunica agli intervenuti la composizione dei singoli organi collegiali.

 

Art. 11

1. Eventuali irregolarità emerse nel corso dell’Assemblea Nazionale Elettiva vanno denunciate, pena inammissibilità del ricorso, entro una settimana dalla data di svolgimento al Presidente Nazionale uscente che le trasmetterà entro le successive 48 ore al Collegio Nazionale dei Probiviri competente che dovrà obbligatoriamente esprimere, sentite le parti in causa, la propria decisione entro 10 giorni.

2. Il Collegio Nazionale dei Probiviri competente è quello neo eletto salvo il caso che le irregolarità denunciate riguardino irregolarità dell’Assemblea o lo riguardino direttamente nella sua collegialità o nelle persone di propri componenti; in tale ultima particolare situazione sarà il precedente Collegio ad emettere la decisione.

 

TITOLO III – Procedura per l’elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti la Giunta Esecutiva dell’U.N.P.L.I.

Art.12

1. Il Consiglio Nazionale, limitatamente alla seduta di insediamento, è convocato dal Consigliere maggiormente suffragato dall’Assemblea Elettiva (in caso di parità prevale il consigliere di maggiore anzianità anagrafica), avvalendosi del Segretario Generale uscente, in un periodo compreso fra un minimo di dieci giorni ed un massimo di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. Lo svolgimento del Consiglio Nazionale deve avvenire comunque entro quaranta giorni dall’elezione.

3. La convocazione deve indicare la data, l’ora ed il luogo della riunione nonché l’ordine del giorno.

4. Termine minimo di convocazione giorni dieci.

 

Art.13

1. Il Consiglio Nazionale di nuova costituzione è inizialmente presieduto dal primo degli eletti che provvede alla verifica e validità statutaria della composizione mista di membri eletti dall’Assemblea Nazionale e dai rappresentanti eletti in seno ai Comitati Regionali; i nominativi di tali rappresentanti devono essere già pervenuti al Segretario Generale uscente entro la data di svolgimento dell’Assemblea Nazionale, accompagnati dal verbale di elezione.

2. Ciascun candidato deve dichiarare la propria disponibilità a concorrere alla elezione.

3. Quale suo primo atto il Consiglio Nazionale deve provvedere alla nomina di almeno tre scrutatori per la elezione delle cariche sociali.

 

Art.14

1. Tutte le votazioni debbono essere effettuate a scrutinio segreto.

2. Ogni elettore può esprimere un’unica preferenza per ogni singola votazione.

 

Art.15

1. La elezione delle cariche sociali avviene a maggioranza semplice.

2. Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.

 

Art.16

1. In caso di decadenza o di dimissioni del Presidente si procederà a nuova elezione nei termini e con le modalità dell’articolo 12, punti 7-8 dello Statuto.

2. In caso di decadenza o di dimissione degli altri componenti durante il corso del mandato, il Presidente proporrà al Consiglio la loro sostituzione nella prima convocazione successiva all’evento, secondo le modalità del presente Regolamento.

 

TITOLO IV – Procedure per l’elezione del Presidente del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti e del presidente nazionale del Collegio dei Probiviri.

Art.17

1. Nella seduta di insediamento, ordinariamente da effettuarsi dopo la proclamazione degli eletti nella stessa sede assembleare e comunque entro il termine massimo di sette giorni, il primo degli eletti, e a parità di voti il più anziano di età, provvede alla verifica della regolare composizione del singolo Collegio.

2. Il Presidente del Collegio viene eletto fra i componenti effettivi del Collegio stesso.

3. Ciascun candidato deve sottoscrivere la propria dichiarazione di disponibilità a concorrere alla elezione.

 

Art.18

1. Tutte le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto mediante schede.

2. Ogni elettore potrà esprimere un’unica preferenza.

3. Hanno pari dignità di voto sia i componenti effettivi che quelli supplenti.

 

Art.19

1. L’elezione del Presidente dei due Collegi avviene a maggioranza semplice.

2. Ad elezione del Presidente avvenuta, lo stesso assume la presidenza dei lavori del rispettivo Collegio Nazionale.

3. Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.

 

Art. 20

1. In caso di decadenza o di dimissioni di un componente effettivo del Collegio gli subentrerà il componente supplente che ha ricevuto maggiori preferenze o, in caso di parità, il più anziano di età.

2. Parimenti in caso di decadenza, dimissioni o carenza di un componente supplente gli subentrerà il primo dei non eletti o, in caso di parità, il più anziano di età.

3. Ad esaurimento della lista dei non eletti il Collegio sarà da considerare comunque integro fino a quando sarà composto di almeno i propri componenti effettivi.

4. Al venire meno dei componenti effettivi, oppure al superamento di cinque sostituzioni di componenti, il Collegio sarà considerato integralmente decaduto e sarà cura del Presidente dell’UNPLI convocare l’Assemblea Nazionale per la conseguente rielezione.

 

TITOLO V – Procedure per il regolare svolgimento delle sedute degli Organi collegiali.

Art.21

1. Salvo i casi di urgenza contemplati dallo Statuto, tutte le convocazioni avvengono con un preavviso minimo di giorni dieci.

2. Ogni modifica dell’ordine della trattazione degli argomenti all’ordine del giorno deve essere oggetto di formale approvazione preliminare.

3. Ogni componente ha diritto ad un solo intervento della durata, di norma, non superiore a cinque minuti su ogni singolo punto in discussione. Il diritto di replica è concesso dal Presidente.

4. Alla conclusione degli interventi, e immediatamente prima della votazione, ogni componente ha diritto ad effettuare una dichiarazione di voto di durata, di norma, non superiore a due minuti.

5. La trattazione di nuovi argomenti, o l’approfondimento di situazioni non di interesse generale, va affrontata dopo l’esaurimento dell’ordine del giorno compatibilmente con le disponibilità oggettive.

6. Tutti i componenti sono tenuti alla presenza per l’intera durata dei lavori evitando di turbare il regolare svolgimento degli stessi con arrivi in ritardo o partenze anticipate.

7. Le sedute vengono sospese al venire meno del numero legale salvo continuarle al ripristino dello stesso. Trascorsi venti minuti di interruzione il Presidente ha facoltà di dichiarare definitivamente chiusa la seduta.

 

Art.22

1. Ogni componente degli Organi Collegiali ha il diritto di chiedere al Segretario Generale di inserire agli atti di documenti esclusivamente redatti in forma scritta. Tali documenti devono essere inerenti esclusivamente al verbale della seduta precedente o agli argomenti di cui è prevista la discussione.

2. Le richieste di inserimento di specifici argomenti all’ordine del giorno della riunione successiva vanno formalmente presentate al Presidente con tempistiche compatibili alla formazione dello stesso ed alla sua notifica.

3. Di tutti i termini previsti dal regolamento farà fede il timbro postale di partenza, la ricevuta sottoscritta dal destinatario, o la trasmissione via fax. TITOLO VI – Principi per la regolarità e validità delle delibere.

 

Art.23

1. Salvo quanto disposto dagli articoli dello Statuto n.9, relativamente alla Assemblea Nazionale, e n.10, relativamente al Consiglio Nazionale, le riunioni degli altri organi collegiali sono validamente costituite con almeno la metà più uno dei componenti effettivi.

2. Le delibere sono valide se ottengono la maggioranza semplice dei voti validi espressi dai votanti, le astensioni non vanno assommate ai voti contrari.

3. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.